Statuto

Lo statuto dell’Associazione Contrada Refenero è composto da sei sezioni:


TITOLO I – CONTRADA

ART. 1 – COSTITUZIONE SEDE DURATA

È costituita l’Associazione denominata “Contrada Refenero” con sede in Torrita di Siena (Si) – Via P. Togliatti 2, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. La sua durata è illimitata.

ART. 2 – CARATTERISTICHE

La Contrada Refenero è una delle otto “Contrade” in cui è divisa la città di Torrita di Siena. Riconosce come organo supremo a coordinare l’attività delle Contrade, l’Associazione Sagra San Giuseppe.

ART. 3 – TERRITORIO

Il territorio della Contrada Refenero confina con:

  • Contrada Le Fonti: lungo Via Mazzini;
  • Contrada La Stazione: lungo fosso Acornio;
  • Contrada Porta a Sole: lungo fosso Acornio.

Il territorio della Contrada è la porzione del Comune di Torrita di Siena come indicato nella planimetria facente parte dello Statuto dell’Associazione Sagra San Giuseppe, verso la quale si riconosce e si confronta.

ART. 4 – COLORI

La Contrada Refenero si distingue con i colori bianco e azzurro. Lo stemma è il leone rampante di colore marrone che tiene tra le zampe anteriori tre spighe di grano color oro.

ART. 5 – CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro, è libera e non ammette discriminazioni politiche, religiose o sociali. I soci sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni aventi scopi analoghi e a enti con scopi sociali e umanitari.

ART. 6 – SCOPI

Lo scopo principale della Contrada Refenero è quello di individuare, salvaguardare e divulgare i valori storici, culturali e sociali del proprio territorio attraverso lo spirito Contradaiolo che ne solleciti la partecipazione popolare per il comune vantaggio della Contrada e della città di Torrita di Siena.

La Contrada ha come scopo anche la valorizzazione integrale dell’uomo affinché, nel pieno rispetto delle proprie radici culturali, politiche e religiose, possa essere protagonista della propria storia e della mondialità.

In particolare, l’associazione è volta a promuovere la sensibilizzazione della comunità locale verso la manifestazione “Palio dei Somari”, nonché alla sua valorizzazione, e a perpetuare la tradizione con la partecipazione di tutta la popolazione.

Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione potrà ricevere fondi, atti di liberalità e contributi di ogni genere, da parte di associati e terzi privati, persone fisiche ed enti sotto qualsiasi forma.

ART. 7 – ATTIVITÀ

L’attività Contradaiola dell’intero anno sociale (1° gennaio – 31 dicembre) dovrà principalmente svolgersi nella prospettiva della partecipazione alla manifestazione “Palio dei Somari”.

La partecipazione della Contrada ad altre manifestazioni di rievocazione storica deve essere decisa in accordo con l’Associazione Sagra San Giuseppe.

L’Associazione, per raggiungere gli scopi sopra indicati, si propone anche di:

  • promuovere, organizzare e gestire iniziative artistiche, culturali, sportive, ricreative, editoriali, turistiche, enogastronomiche, associative e quant’ altro diretto ad accrescere le capacità morali, intellettuali e fisiche dei Contradaioli e dei cittadini torritesi, nonché a divulgare la conoscenza della città di Torrita di Siena e delle proprie antiche tradizioni;
  • gestire circoli, teatri, impianti sportivi e del tempo libero, librerie, biblioteche, laboratori artistici, dibattiti, convegni, seminari;
  • fornire servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
  • collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, ed in generale a qualsiasi organismo con scopo analogo sia in Italia che all’Estero.

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

  • attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività culturali, ricreative e sportive anche attraverso edifici, impianti e annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative e culturali;
  • allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti.

L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l’acquisto di beni mobili e immobili da destinare all’attività sociale; potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Potrà ricevere eventuali donazioni o atti di liberalità, chiedere contributi e il concorso dello Stato, delle Regioni, Provincie, Comuni, degli Istituti di credito e di ogni altra persona fisica, giuridica o ente, utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO II – CONTRADAIOLI (O SOCI)

ART. 8 – REQUISITI E DIRITTI

Possono essere soci dell’Associazione i soggetti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli quali persone fisiche, soggetti collettivi ed enti pubblici o privati che accettino gli scopi sociali, di qualsiasi nazionalità, che non abbiano interessi contrastanti con l’Associazione e che operino per il raggiungimento delle sue finalità. I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante in seno all’Associazione.

In particolare, per quanto riguarda le persone fisiche, possono essere ammessi a far parte della Contrada Refenero:

  • per nascita: tutti i Contradaioli nati nel suo territorio;
  • per origine: coloro che hanno avuto già domicilio nella Contrada e che ne accettino lo statuto;
  • per abitazione; tutti coloro che alla data di istituzione della Contrada si sono trovati ad abitare nel suo territorio;
  • per elezione: coloro che per attivo comportamento e spiccato attaccamento hanno dimostrato di poter essere assimilati al popolo della Contrada;
  • per libera scelta, purché non appartengano contemporaneamente ad altre Contrade.

Tali diritti dovranno essere riconosciuti dalla Rettoria o Consiglio su domanda dell’interessato e dietro presentazione di almeno due soci. Chiunque intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate agli organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ricorrano le condizioni, adotta delibera di inammissibilità unanime e motivata.

La delibera d’ inammissibilità dovrà contenere le motivazioni e la decisione d’ inammissibilità, insindacabile, verrà comunicata, anche senza indicazione delle motivazioni, all’interessato con lettera da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione.

Tutti i soci, persone fisiche maggiorenni ed i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche, godono, al momento dell’ammissione e del pagamento della quota sociale, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo, passivo e dell’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi di Contrada.Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e di Statuto. I soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi di legge. Essi hanno diritto di formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi della Contrada e in riferimento ai fini dei vari organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione e in riferimento ai fini di vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

Non esistono categorie diversificate di soci salvo che per minori di età non aventi diritto al voto.

L’adesione alla Contrada è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 9 – ANAGRAFE

In base ai consensi la Contrada redige un’anagrafe contradaiola, anche denominata libro/elenco dei soci, rilasciando eventualmente al singolo una pergamena o tessera distintiva attestante l’appartenenza alla Contrada stessa.

ART. 10 – DOVERI

L’appartenenza alla Contrada ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio di Contrada. È dovere di ogni socio contribuire con il proprio comportamento a ogni attività svolta dalla Contrada ed in particolare operare per la sempre possibile vittoria del Palio. Il socio dovrà anche concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità finanziarie, alla vita ed alla prosperità della Contrada.

ART. 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

  • per dimissioni da comunicarsi per iscritto 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno;
  • per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • per delibera di esclusione del Consiglio di Contrada per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto; per aver compiuto azioni pregiudizievoli agli scopi e/o al patrimonio della Contrada o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
  • per ritardato pagamento della quota annuale. Il socio Contradaiolo recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale.

TITOLO III – ORGANI DELLA CONTRADA

ART. 12 – ORGANI

La Contrada è retta dai seguenti organismi:

  • Assemblea Generale dei Contradaioli elettori;
  • Consiglio di Contrada (Consiglio Direttivo);
  • Collegio revisori.

ART. 13 – ASSEMBLEA

L’organo sovrano della Contrada è rappresentato dall’Assemblea Generale dei Contradaioli elettori e non elettori.

L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all’anagrafe Contradaiola, purché in regola con la quota associativa e che abbiano raggiunto, per l’esercizio del diritto del voto, la maggiore età. L’Assemblea viene convocata, almeno una volta all’anno, entro il 31 maggio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, la nomina del Consiglio ed eventuali necessità sociali. L’elezione dei componenti gli organi della Contrada è libera, ogni Contradaiolo elettore, ivi compreso il rappresentante dei soci, soggetti collettivi ha diritto di voto singolo ai sensi dell’art.2538 Codice Civile, in modo da rappresentare la libera sovranità dell’Assemblea dei Contradaioli.

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

La convocazione in sede ordinaria o straordinaria viene effettuata dal Presidente, su decisione del Consiglio o per richiesta motivata di almeno venti soci, mediante avviso scritto da esporre presso la sede della Contrada e/o negli spazi di pubblica affissione, almeno otto giorni prima dell’Assemblea, oppure da inviarsi a mezzo posta semplice o con qualsiasi altro mezzo ai Contradaioli.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima ed eventualmente della seconda convocazione.

Le riunioni dell’assemblea di Contrada possono divenire anche pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia nella facoltà del Presidente consentire anche ai non soci di prendere parola.

ART. 14 – COSTITUZIONE ASSEMBLEA

L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti e non può avvenire oltre trenta giorni dopo la prima convocazione. La data della seconda sessione può essere inserita nello stesso avviso di convocazione della prima. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio non consigliere; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell’Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 15 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Le deliberazioni assembleari prese con l’osservanza delle norme del presente statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei soci. Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio e per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario della Contrada – detto Tubicine – o in sua assenza, da persona scelta dal Presidente. La funzione di Segretario, quando se ne presenti la necessità, può essere svolta anche da un pubblico Notaio. Ogni Contradaiolo ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 – CONSIGLIO DI CONTRADA

Il Consiglio di Contrada, o Consiglio Direttivo, è costituito da un minimo di 3 a un massimo di 9 consiglieri effettivi nominati dall’Assemblea Contradaiola e scelti tra i soci che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età.

Nel caso di rinuncia, dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di un eletto, subentra il primo della lista dei non eletti e dura in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri. I Consiglieri durano in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Contrada può essere revocato dall’assemblea generale con maggioranze previste dall’art. 15 dello statuto sociale.

I membri del Consiglio non riceveranno alcun compenso in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 17 – POTERI

Il Consiglio è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • redigere il progetto definitivo di bilancio consuntivo completo di rendiconto economico e stato patrimoniale, nonché l’eventuale progetto definitivo di bilancio preventivo, da presentare all’Assemblea dei Soci;
  • redigere il bilancio preventivo e l’individuazione del programma di attività di norma prima della data di inizio dell’esercizio relativo;
  • compilare i regolamenti interni;
  • fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l’esecuzione stessa;
  • decidere sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • decidere circa gli investimenti patrimoniali;
  • stabilire l’importo delle quote annue di associazione;
  • deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  • nominare e revocare dirigenti e funzionari, assumere e licenziare dipendenti e impiegati ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
  • nominare la commissione elettorale in riferimento al rinnovo delle cariche;
  • nominare l’eventuale direttore generale dell’Associazione;
  • stabilire le prestazioni di servizi e soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
  • conferire e revocare procure;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

È facoltà del Consiglio Direttivo indire apposita assemblea dei soci per sottoporre alla medesima discussioni che siano relative ad attività che costituiscono sua prerogativa esclusiva.

ART. 18 – RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte per ogni esercizio e comunque ogni qualvolta il Rettore o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario.

Le riunioni del Consiglio devono essere normalmente convocate per avviso scritto consegnato, o inviato anche per fax, e-mail o messaggio, ai consiglieri almeno cinque giorni prima; in caso di particolare necessità ed urgenza la convocazione può essere consegnata o effettuata a mezzo telegramma, fax, e-mail o messaggio almeno tre giorni prima.

Le riunioni sono valide, se convocate ritualmente, con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri oppure la totalità dei componenti in caso di convocazione irrituale, e sono presiedute dal Rettore o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le deliberazioni del Consiglio di Contrada sono prese a maggioranza semplice di voti dei consiglieri presenti: in caso di parità di voti, prevale quello del Rettore. Le sedute e deliberazioni sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Rettore e dal Segretario o da pubblico Notaio. Tutti i presenti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari, la cui pubblicità è demandata unicamente al Rettore. I consiglieri effettivi che risulteranno assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive, potranno essere sostituiti d’ ufficio, ad insindacabile giudizio del Consiglio.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Assemblea ordinaria dei Soci ha facoltà di nominare quale organo di controllo il Collegio dei Revisori, composto da tre Revisori dei Conti effettivi, oltre a due Revisori supplenti, oppure un Revisore Unico. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell’Atto Costitutivo. L’organo di controllo, se nominato, può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio, vigila sull’amministrazione dell’Associazione, esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all’Assemblea dei Soci. L’organo di controllo è nominato per un triennio, è rieleggibile e svolge gratuitamente la carica attribuita, salvo il rimborso delle spese vive anticipate e/o sostenute.

TITOLO IV – CARICHE

ART. 20 – CARICHE MAGGIORI

Il Consiglio di Contrada elegge tra i suoi membri le cosiddette Cariche Maggiori che sono così costituite:

  • Presidente detto anche Rettore
  • Vicepresidente detto anche Gonfaloniere
  • Segretario detto anche Tubicine
  • Tesoriere detto anche Gran Camerlengo

L’elezione delle cariche di Rettore e Gonfaloniere potrà avvenire solamente se saranno presenti almeno i tre quarti dei consiglieri effettivi e con votazione a scrutinio segreto.

ART. 21 – PRESIDENTE (Rettore)

Il Presidente detto anche Rettore, è il massimo esponente della Contrada e ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio. Rappresenta la Contrada nelle manifestazioni e nelle cerimonie politiche, cura i contatti con le autorità Contradaiole, civili, militari e religiose, nonché rappresenta la

Contrada nella Corsa del “Palio dei Somari” e gode di autonomia decisionale per la tutela degli interessi della Contrada.

Coordina tutta l’attività della Contrada ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali indice e presiede le riunioni e le assemblee generali, dirige e modera le discussioni, mette a votazione le proposte, controfirma i verbali delle sedute, riceve, controlla e consegna la posta al Segretario, firma gli assegni bancari ed i contratti, compie operazioni finanziarie e redige e sottoscrive tutti gli atti sociali inerenti alla vita della Contrada.

Per la nomina a Rettore, oltre quanto riportato all’art. 20 dello Statuto, occorre al primo scrutinio il raggiungimento dei tre quarti dei voti espressi.

Nel caso in cui si debba ricorrere al secondo scrutinio è sufficiente il raggiungimento della maggioranza relativa. Qualora anche nel secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza relativa, si procederà a un ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto i maggiori consensi.

Il Rettore, quale persona particolarmente impegnata, dovrà rendersi facilmente reperibile specialmente nei giorni immediatamente precedenti il “Palio dei Somari” e, in caso di sua assenza, tutti i poteri a lui attribuiti passano al Gonfaloniere. Il Rettore, su autorizzazione del Consiglio, può delegare a uno o più consiglieri ed anche a terzi, parte dei suoi compiti.

Il Rettore rappresenta la Contrada presso l’Associazione Sagra San Giuseppe in tutte le attività svolte dalla stessa sia in occasione del “Palio dei Somari” sia in tutte le altre occasioni deliberate dalla stessa.

ART. 22 – VICEPRESIDENTE (Gonfaloniere)

Il Vicepresidente o Gonfaloniere, sostituisce il Presidente quando questi è assente o è impossibilitato e ne assume tutti i poteri.

Coadiuva il Rettore nello svolgimento delle proprie mansioni. Per la nomina a Gonfaloniere, oltre quanto riportato all’art. 20 dello Statuto, occorre al primo scrutinio il raggiungimento almeno dei tre quarti dei voti espressi.

Successivamente sarà sufficiente raggiungere la maggioranza relativa dei presenti. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, si passerà al ballottaggio come previsto per il Rettore.

ART. 23 – SEGRETARIO (Tubicine)

Il Segretario o “Tubicine”, svolge le mansioni di segreteria: redige i verbali delle riunioni, dirama le convocazioni per l’Assemblea ed il Consiglio, tiene il protocollo, evade la corrispondenza della Contrada in collaborazione con il Rettore, è responsabile dell’archivio e collabora alla tenuta della contabilità. La sua nomina avviene per assegnazione su accordo dei Consiglieri.

ART. 24 – TESORIERE (Gran Camerlengo)

Il tesoriere o “Gran Camerlengo” è il gestore della parte economica della Contrada, nonché il custode dei libri contabili e dei valori finanziari, effettua le registrazioni nei libri contabili ed è addetto ai pagamenti e alle riscossioni. Predispone dal punto di vista contabile i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Consiglio di Contrada per la stesura definitiva.

È il responsabile dei beni della Contrada, e ne cura l’inventario, nonché della copertura finanziaria di tutte le spese deliberate dagli organi sociali e firma, congiuntamente al Rettore, tutta la documentazione finanziaria della Contrada. La sua nomina avviene per assegnazione su accordo dei consiglieri.

La sua attività qualora particolarmente gravosa, potrà essere condotta da altro soggetto interno e/o esterno al Consiglio Direttivo sulla base delle decisioni di quest’ ultimo e su proposta del tesoriere.

TITOLO V – PATRIMONIO E BILANCI

ART. 25 ENTRATE

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione alla Contrada;
  • quota annuale ordinaria da stabilirsi annualmente dal Consiglio di Contrada;
  • contributi volontari e straordinari pubblici o privati
  • sovvenzioni, donazioni, lasciti anche di terzi;
  • proventi vari di ogni tipo e natura derivanti da attività senza scopo di lucro, marginali, aventi eventuale natura commerciale necessarie per l’autofinanziamento;

L’accettazione di donazioni, lasciti, legati e disposizioni testamentarie sono accettate dal Consiglio di Contrada con beneficio d’inventario, che dovrà deliberare sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità istituzionali della Contrada.

ART. 26 – PATRIMONIO E FONDO COMUNE

Il fondo comune ed il patrimonio dell’Associazione sono indivisibili e sono costituiti dai già menzionati contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da proventi vari, nonché da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune ed il patrimonio tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 27 – DIRITTI SOCI SUL PATRIMONIO

Il socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale. Le quote ed i contributi associativi, versati volontariamente o su delibera del Consiglio di Contrada sono intrasmissibili, non rivalutabili e non sono rimborsabili in caso di recesso o esclusione del socio.

ART. 28 – PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso indipendentemente dalla data di iscrizione o cessazione da socio.

ART. 29 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo annuale dell’attività contradaiola, composto dal rendiconto economico-finanziario e dello stato patrimoniale debbono essere contabilmente predisposti, nelle forme di legge, dal Gran Camerlengo con la collaborazione del Rettore e debbono essere sottoposti al Consiglio di Contrada che dovrà provvedere alla loro definitiva stesura entro il 30 aprile di ogni anno successivo.

Il Consiglio predisporrà anche una relazione accompagnatoria al Bilancio evidenziando i fatti amministrativi e culturali che hanno caratterizzato l’esercizio in esame. Tali documenti rimarranno depositati in sede a disposizione di tutti gli associati nei quindici giorni che precedono l’Assemblea appositamente convocata per l’approvazione dei medesimi.

Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea Contradaiola entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi e con le modalità previste nel presente statuto. Il Consiglio di Contrada, se riterrà opportuna la predisposizione del Bilancio di Previsione quale atto di programmazione e controllo delle entrate e delle spese, curerà la stesura definitiva di tale documento contabilmente predisposto dal Gran Camerlengo in collaborazione con il Rettore e lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea Generale, entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello al quale si riferisce. Il Bilancio di Previsione rimarrà depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’Assemblea appositamente convocata per l’approvazione dei medesimi.

TITOLO VI – NORME FINALI GENERALI

ART. 30 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Prima di procedere allo scioglimento e alla liquidazione della Contrada, dovrà essere informata l’Associazione Sagra San Giuseppe la quale, presa visione della comunicazione e constatata la validità dei motivi, interverrà con i mezzi ritenuti più idonei.

Se si procederà comunque allo scioglimento, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio.

ART. 32 – MODIFICHE

L’approvazione del presente Statuto annulla ogni atto precedentemente formato per la regolamentazione della Contrada Refenero e ne determina la sola fonte legislativa con l’unica eccezione del riconoscimento delle norme imperative delle vigenti disposizioni di legge in materia. Ogni eventuale modifica del presente Statuto dovrà essere proposta, con richiesta motivata, da almeno un terzo dei Consiglieri o da un terzo dei soci, e dovrà essere approvata dall’Assemblea Generale Contradaiola a norma di legge e di Statuto.

ART. 33 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento agli art. 36 e segg. del Codice Civile che regolamentano le Associazioni non riconosciute.